Art. 115
Capo XII

Art. 115

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In vigore dal 17 giu 1923
I motivi dell'opposizione all'apertura di un Istituto possono essere sottoposti, sull'istanza del richiedente, al giudizio della Giunta per l'istruzione media. Al giudizio della stessa Giunta devono essere sempre sottoposte le cause che possano rendere necessaria la chiusura di questi Istituti. In ogni caso alla chiusura non si può far luogo se non per decreto Ministeriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-115