Art. 107
Capo XI

Art. 107

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In vigore dal 17 giu 1923
Gli insegnanti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti. Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare una cattedra in una scuola Regia cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'Ente medesimo e lo Stato in conformità dell' della legge 21 febbraio 1895, n. 70.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-06;1054#art-107