Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 apr 1923
Nei timbri, nei suggelli, nelle insegne e nelle altre scritte esposte al pubblico dalle Autorità e Amministrazioni che potranno eventualmente essere autorizzate ad avvalersi di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi indicati in tutte e due le colonne degli elenchi allegati. Il nome aggiunto nella seconda colonna deve tenere il secondo posto, fra parentesi, e non può essere scritto con caratteri più appariscenti di quelli del nome italiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;800#art-3