Art. 6
Convenzione lavoro notturno donne

Art. 6

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In vigore dal 27 giu 1923
Nelle aziende industriali soggette all'influenza delle stagioni e in tutti i casi nei quali circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del periodo notturno indicato all' potrà essere ridotta a dieci ore durante 60 giorni all'anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-6