Art. 14
Convenzione lavoro notturno adolescenti

Art. 14

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In vigore dal 27 giu 1923
Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza Generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-29;1021#art-cln-14-2