Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919).
Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). 42 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione disoccupazione
Art. 1 I. CONVENZIONE SULLA DISOCCUPAZIONE. La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazio Art. 2 Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà stabilire un sistema di Uffici pubb Art. 3 I Membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Con Art. 4 Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte X Art. 5 Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue Colonie Art. 6 Non appena le ratifiche di tre Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sarann Art. 7 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata e Art. 8 Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ed applicarne le disposizioni n Art. 9 Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un Art. 10 Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà, almeno Art. 11 I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede. Visto, d'ord Convenzione lavoro notturno donne
Art. 1 II. CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DELLE DONNE La Conferenza Generale dell'Organi Art. 2 Agli effetti della presente Convenzione, il termine « notte » significa un periodo di alme Art. 3 Le donne senza distinzione di età non potranno essere impiegate durante la notte in nessun Art. 4 L'art. 3 non si applicherà: a) nei casi di forza maggiore, quando in una qualsiasi intrapr Art. 5 Nell'India e nel Siam, l'applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione potrà ess Art. 6 Nelle aziende industriali soggette all'influenza delle stagioni e in tutti i casi nei qual Art. 7 Nei paesi nei quali il clima rende il lavoro di giorno particolarmente penoso, il periodo Art. 8 Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte X Art. 9 Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenz Art. 10 Non appena le ratifiche dei due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saran Art. 11 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata e Art. 12 Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni n Art. 13 Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un Art. 14 Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà, almeno Art. 15 I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede. Visto, d'ord Convenzione lavoro notturno adolescenti
Art. 1 III. CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DEGLI ADOLESCENTI IMPIEGATI NELL'INDUSTRIA La Art. 2 Salvo i casi previsti qui appresso è proibito di impiegare durante la notte gli adolescent Art. 3 Agli effetti della presente Convenzione il termine « notte » indica un periodo di 11 ore c Art. 4 Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicheranno al lavoro notturno degli adolesc Art. 5 Per quanto si riferisce alla applicazione della presente Convenzione al Giappone, fino al Art. 6 Per quanto si riferisce all'applicazione della presente Convenzione all'India, il termine Art. 7 Il divieto del lavoro notturno per gli adolescenti fra i 16 e 18 anni di età potrà essere Art. 8 Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte X Art. 9 Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenz Art. 10 Non appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sarann Art. 11 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata r Art. 12 Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna di applicarne le disposizioni n Art. 13 Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un Art. 14 Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà, almeno Art. 15 I testi francese ed inglese della presente convenzione faranno entrambi fede. Visto, d'ord Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360