Art. 14
14 / 16In vigore dal 14 apr 1923
Gli attuali insegnanti di educazione fisica che nella collocazione nei nuovi ruoli, di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo, vengano ad avere uno stipendio inferiore a quello percepito nell'ufficio attuale conserveranno la differenza come assegno personale, utile agli effetti della pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio e, per l'eventuale eccedenza, nei successivi aumenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-14