Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 14 apr 1923
Gli attuali insegnanti di ruolo di educazione fisica così negli Istituti di magistero come nelle scuole medie e normali saranno collocali a riposo quando abbiano almeno 20 anni di servizio con il trattamento stabilito dall' del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87. Dei rimanenti: a) saranno assunti in servizio, non meno di 80 uomini e 30 donne, da parte dell'Ente nazionale, con le modalità da stabilirsi dal regolamento dell'Ente medesimo. Tuttavia saranno ammessi a fruire, col cessare dal servizio governativo, de1 trattamento di cui all' del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87; b) potranno essere nominati ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria nelle RR. scuole medie e normali, di istitutori nei Convitti nazionali, e di maestre giardiniere nei Giardini d'infanzia annessi alle RR. scuole normali, quelli che siano provveduti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai predetti uffici; c) le insegnanti donne, fornite del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare e di età non superiore ad anni 40, potranno essere nominate, su domanda indirizzata al R. provveditore agli studi, e con precedenza sulle graduate dei concorsi pubblici generali, maestre ordinarie nelle scuole elementari dipendenti dalle Amministrazioni scolastiche. Esse saranno assegnate nei modi dell'art. 34 del regolamento 25 maggio 1919, n. 999, e secondo l'ordine di anzianità, risultante dal ruolo d'origine, ad una delle sedi vacanti che abbiano indicate, e dovranno esser loro computati, agli effetti dello stipendio e della pensione, la quale dovrà far carico al Monte pensioni, gli anni di servizio prestato nelle scuole medie e normali. Lo Stato verserà al Monte pensioni le quote relative. Quegli insegnanti di ruolo, ai quali non possano applicarsi le disposizioni di cui ai precedenti commi, saranno dispensati dal servizio ed ammessi a fruire del trattamento di cui all' del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87 succitato. I suddetti provvedimenti avranno effetto dal 1° ottobre 1923 per gli insegnanti delle scuole medie e normali e dal 31 dicembre 1923 per gli insegnanti dei RR. Istituti di Magistero. Agli insegnanti contemplati nelle lettere a), b) e c) del secondo comma sarà, inoltre, corrisposta una speciale indennità di L. 2000; a quelli contemplati nel 3° comma una speciale indennità di L. 3000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-13