Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 14 apr 1923
Come contributo alla prima organizzazione ed avviamento della educazione fisica per la gioventù studiosa italiana lo Stato verserà all'Ente nazionale una volta tanto nell'esercizio finanziario 1923-924 la somma di L. 2.000.000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-15;684#art-11