Art. 31
Testo completo della Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 27 apr 1923
I depositi già effettuati di L. 200.000 per il cavo del Sud America e di L. 50.000 per il cavo fra Brindisi e la Grecia sono mantenuti a garanzia degli obblighi assunti dalla Compagnia in relazione a quanto è disposto dagli della presente Convenzione. Fatta in Roma addì 5 febbraio 1923 in doppio originale, letto ed approvato dalle parti qui sottoscritte. Firmato: BENITO MUSSOLINI » ALBERTO DE STEPANI » PAOLO THAON DI REVEL » GIOVANNI COLONNA DI CESARÒ » GIOVANNI CAROSIO. Firmato: ROBERTO FARINACCI, teste. » ALESSANDRO CHIAVOLINI, teste. Visto: d'ordine di S. M: il Re Firmato: COLONNA DI CESARÒ.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-31