Art. 21
Testo completo della Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 27 apr 1923
Il cavo si intenderà guasto e la Compagnia dovrà provvedere alla sua sollecita riparazione quando venga a cessare di operare, ovvero quando l'isolamento e la resistenza elettrica del conduttore siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi. Il guasto s'intenderà riparato quando l'isolamento e la resistenza elettrica del conduttore permetteranno nuovamente il regolare funzionamento degli apparati, che normalmente vi sono adibiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-21