Che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud altro cavo fra l'ltalia e la Grecia, ed un terzo fra l'Italia e le Azzorre.
Che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud altro cavo fra l'ltalia e la Grecia, ed un terzo fra l'Italia e le Azzorre. 32 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Testo completo della Convenzione
Art. 1 La Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, anonima, con sede in Roma, con cap Art. 2 Nel caso che il Governo italiano si proponesse di porre altri cavi telegrafici fra l'Itali Art. 3 Le condizioni tecniche a cui dovrà corrispondere il cavo italiano dall'Italia all'America Art. 4 La linea terrestre di collegamento fra il punto d'atterramento del cavo in Italia e l'Uffi Art. 5 La Compagnia sarà sottoposta a tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione internazi Art. 6 Il Governo italiano non assume alcuna responsabilità per le controversie che potessero sor Art. 7 1° - Il servizio del cavo in Italia sarà fatto dalla Compagnia in un proprio ufficio, in R Art. 8 Oltre il controllo sulla corrispondenza prevista all'articolo precedente il Governo italia Art. 9 La Compagnia applicherà ai telegrammi inoltrati per il cavo le disposizioni della Convenzi Art. 10 Le tariffe da applicare ai telegrammi fra l'Italia od in transito per l'Italia, ed i paesi Art. 11 I telegrammi di Stato spediti da Autorità italiane della Madre Patria e delle Colonie, e d Art. 12 Per la durata della presente Convenzione, l'Amministrazione telegrafica inoltrerà per il c Art. 13 1. Il Governo italiano garantisce alla Compagnia per dieci anni dalla data di inizio del f Art. 14 Le somme dovute alla Compagnia dalla Amministrazione telegrafica pei telegrammi inoltrati Art. 15 La Compagnia non avrà diritto ad alcuna indennità, se il governo italiano in caso di guerr Art. 16 1. La Compagnia assume l'impegno di elevare il capitale sociale ad almeno 200 milioni di l Art. 17 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, all'atto della sottoscrizione della pr Art. 18 Per la posa dei cavi di cui alla presente Convenzione e per le eventuali riparazioni da ef Art. 19 L'immersione dell'intero cavo e l'attivazione di esso per lo scambio diretto della corrisp Art. 20 In caso d'interruzione del servizio sul cavo fra l'Italia e l'America del Sud per una dura Art. 21 Il cavo si intenderà guasto e la Compagnia dovrà provvedere alla sua sollecita riparazione Art. 22 Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere la concessione ad altra Compagnia di solvibilit Art. 23 Al termine della concessione e qualora la Compagnia abbia soddisfatto a tutti i suoi obbli Art. 24 La Compagnia s'impegna di posare un cavo sottomarino tra Brindisi ed un punto idonea del L Art. 25 La presente Convenzione ha la durata di 50 anni a partire dalla data della Gazzetta Uffici Art. 26 La Compagnia si obbliga a mantenere la sua sede in Roma, dove si deve intendere domiciliat Art. 27 1. Saranno sottoposti a una tassa fissa di registro di lire mille, l'atto costitutivo, lo Art. 28 1. La Compagnia sia direttamente, sia per mezzo di altra Compagnia italiana che dovrà assu Art. 29 Il Governo s'impegna di chiedere al Parlamento le facoltà necessarie per estendere il bene Art. 30 Il Governo italiano consente che in un primo tempo il cavo telegrafico sottomarino fra l'I Art. 31 I depositi già effettuati di L. 200.000 per il cavo del Sud America e di L. 50.000 per il Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360