Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 feb 1923
Con successivo decreto Reale vorranno stabiliti il numero o la circoscrizione dei mandamenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO
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