Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 3 mar 1923
La dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili di cui al comma 2° dell' della legge 11 giugno 1922, n. 778 sarà per le Provincie iscritta nel libro fondiario e trascritta nel libro tavolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-11;241#art-3