Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 feb 1923
Sono estese alle nuove Provincie le disposizioni relative ai medici di bordo contenute nel capo IV del regolamento per la Sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richiesta nelle navi addette al trasporto dei passeggeri approvato con RR. decreti 20 maggio 1897, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454, dal R. decreto 7 luglio 1910, n. 573, e dal precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-11;167#art-2