Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 28 nov 1922
Non si inscrivono nel casellario giudiziale le sentenze ed i decreti di condanna e le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere relative a contravvenzioni previste da regolamenti municipali e le sentenze con le quali sia stata pronunziata l'assoluzione per inesistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-09;1366#art-11