Art. 8
8 / 8In vigore dal 20 set 1922
A bonifica compiuta l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti e proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.
Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti secondo la rispettiva competenza dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.
Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di darlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.
VITTORIO EMANUELE.
DELLO SBARBA - RICCIO - BERTINI.
Visto, il guardasigilli: ALESSIO
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-25;1190#art-8