Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 13 ago 1922
La direttrice ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare dell'Istituto; redige i programmi didattici in armonia coi fini dell'Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, al quale presenta pure, per l'approvazione, il conto consuntivo e il bilancio preventivo; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; presenta ogni anno una relazione sull'andamento morale dell'Istituto e fa le proposte per eventuali modificazioni e miglioramenti che reputi utili, nell'ordinamento dell'Istituto. I predetti documenti dovranno essere trasmessi in copia al Ministero d'agricoltura; La direttrice è la consegnataria responsabile, di fronte al Consiglio direttivo, di tutto il materiale partente all'Istituto che riceve in consegna all'atto dell'assunzione dell'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-02;1023#art-6