Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 28 mag 1922
Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di almeno due giorni, salvo i casi di urgenza, in cui il preavviso può essere fatto anche per telegrafo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;587#art-s-11