Art. 3
Statuto

Art. 3

3 / 26
In vigore dal 26 mag 1922
L'assemblea generale degli acquirenti rappresenta il Consorzio, si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria, sempre che lo esigano gli interessi del Consorzio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno di un terzo dei lottisti. Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;585#art-s-3