Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 23 apr 1922
Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'art. 15 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-02-01;230#art-5