Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 apr 1922
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l' della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo: È istituito un Ente autonomo con sede in Nicastro per l'esecuzione della bonifica dei laghi e terreni paludosi fra l'Angitola e il Capo Suvero. La delimitazione territoriale dell'Ente risulta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere. Oltre alle opere di bonifica idraulica l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti per intero nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare. Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonché quelle di miglioramento agrario e di difesa antimalarica della zona bonificata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-02-01;227#art-1