Che adibisce al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del R. esercito, anche le scuole di reclutamento allievi sottufficiali istituite con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278.
REGIO DECRETO · n. 1596

Che adibisce al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del R. esercito, anche le scuole di reclutamento allievi sottufficiali istituite con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1278.

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