Art. 20
Regolamento

Art. 20

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In vigore dal 9 feb 1922
° Le famiglie di insegnanti ed inservienti, ed ogni altra persona che abbia dimora nei locali della scuola, sono sottoposte alle misure sanitarie previste dal presente Regolamento. Quando si constati fra tali persone un caso delle malattie infettive o diffusive, di cui all', l'Ufficiale sanitario indicherà le disposizioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia nella scuola, e proporrà, ove ne sia il caso, l'applicazione degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-20