Regolamento
Art. 18
18 / 24In vigore dal 9 feb 1922
°
L'insegnante della classe, il dirigente della scuola e l' Ufficiale sanitario dovranno vigilare le persone ammesse condizionatamente alla scuola, a termini dell'articolo precedente, assicurandosi:
a) che continuino le condizioni, previste dall'articolo stesso, cui è subordinata l'ammissione condizionata;
b) che sia evitato ogni contatto fra le persone inferme ed i loro oggetti, come gli altri allievi, adottando le opportune disposizioni, sia nei banchi, sia nei lavabo e negli spogliatoi, sia altrove, secondo il parere dell'Ufficiale sanitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-18