Art. 18
Regolamento

Art. 18

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In vigore dal 9 feb 1922
° L'insegnante della classe, il dirigente della scuola e l' Ufficiale sanitario dovranno vigilare le persone ammesse condizionatamente alla scuola, a termini dell'articolo precedente, assicurandosi: a) che continuino le condizioni, previste dall'articolo stesso, cui è subordinata l'ammissione condizionata; b) che sia evitato ogni contatto fra le persone inferme ed i loro oggetti, come gli altri allievi, adottando le opportune disposizioni, sia nei banchi, sia nei lavabo e negli spogliatoi, sia altrove, secondo il parere dell'Ufficiale sanitario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-18