Regolamento
Art. 14
14 / 24In vigore dal 9 feb 1922
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Chi dirige, a qualunque titolo, una scuola pubblica o privaat, o in generale qualunque istituto di istruzione, non può ammette nella scuola o agli esami ufficiali se non gli scolari che presentino il certificato legale di subita vaccinazione, se inferiori ai 10 anni di età e di rivaccinazione se superiori a tale età. Il certificato porterà sempre la dichiarazione dell'anno in cui è stata fatta l'operazione e dell'esito di essa, e sarà conservato nel fascicolo personale dello scolaro, per essere esibito ad ogni richiesta dell'Autorità competente. Sono esentati solo gli scolari che presentino certificato legale di subito vaiuolo.
L'Ufficiale sanitario, nelle sue visite alle scuole, deve accertarsi dell'esecuzione di queste norme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-14