Art. 11
Regolamento

Art. 11

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In vigore dal 9 feb 1922
° La chiusura è fatta, in ogni caso, con apposita ordinanza del Sindaco, su parere conforme dell'Ufficiale sanitario, il quale propone contemporaneamente le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire, mentre la classe o la scuola sono chiuse. L'ordinanza deve essere prontamente segnalata al Prefetto ed al Provveditore agli studi, e deve contenere, in ogni caso, il termine per la riapertura, che sarà stabilito su conforme parere dell'Ufficiale sanitario, con riguardo specialmente alla durata media del periodo di incubazione della malattia per cui il provvedimento è preso; ed in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore a quello necessario per le disinfezioni. Quando occorresse prolungare la chiusura oltre questo termine, ne vengono informati il Prefetto ed il Provveditore agli studi, che dispongono secondo le rispettive competenze, sentito il medico provinciale. In casi di eccezionale gravità e di assoluta urgenza, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, può disporre la temporanea chiusura delle scuole, salvo a riferire immediatamente al Prefetto ed al Provveditore agli studi, per i definitivi provvedimenti di loro competenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-11