Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 11 feb 1922
Oltre il controllo sulla corrispondenza prevista dall'articolo precedente il Governo italiano si riserva il diritto di organizzare per il servizio del cavo ogni altro controllo che riterrà opportuno. I funzionari dell'Amministrazione telegrafica, appositamente delegati, dovranno essere ammessi al ogni loro richiesta in tutti gli uffici della Compagnia per esercitare il loro controllo e nel casotto di approdo del cavo in Italia, per eventuali esperimenti. La Compagnia si sottoporrà a tutte le misure contabili che la Amministrazione telegrafica riterrà necessario per la liquidazione dei conti dei telegrammi trasmessi per il cavo, come pure di dare visione, fornire l'originale o copia di qualsiasi documento relativo all'accettazione, l'inoltro e recapito della corrispondenza, che venisse richiesto dall'Amministrazione telegrafica o dai suoi funzionari delegati, per qualsiasi motivo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-8