Art. 7
Convenzione

Art. 7

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In vigore dal 11 feb 1922
Il servizio del cavo in Italia sarà fatto dalla Compagnia in un proprio ufficio in Roma, con suo personale interamente italiano, in locali prossimi per quanto è possibile all'ufficio telegrafico centrale governativo. L'Ufficio sociale di Roma sarà autorizzato sia all'accettazione dei telegrammi in partenza da Roma per l'America del Sud e per la Spagna, ed altri paesi europei, presentati dai mittenti per l'inoltro sul cavo; sia al recapito dei telegrammi ricevuti per cavo, diretti a destinatari domiciliati in Roma. Questi telegrammi non potranno essere inoltrati o recapitati se prima non saranno vistati da uno dei funzionari governativi, che saranno delegati dall'Amministrazione telegrafica al controllo, e che saranno pagati dalla Compagnia. Per tutti gli altri telegrammi non considerati al capoverso precedente, l'Amministrazione italiana servirà d'intermediario obbligatorio per l'inoltro della corrispondenza che deve aver corso per il cavo o che ricevuta per il cavo deve proseguire sulle linee telegrafiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-7