Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 11 feb 1922
La linea terrestre di collegamento fra il punto d'atterramento del cavo in Italia e l'ufficio destinato al servizio del cavo medesimo sarà costruita e mantenuta a cura e spese della Compagnia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-4