Art. 27
Convenzione

Art. 27

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In vigore dal 11 feb 1922
L'atto costitutivo, lo statuto della Compagnia assuntrice e gli atti contemplati dall' saranno sottoposti ad una tassa fissa di registro di lire mille. Per la durata di dieci anni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo la Compagnia sarà esentata dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sul reddito fino a concorrenza del 6 per cento sul capitale effettivamente versato. La presente Convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro e bollo. Essa non sarà valida se non quando verrà approvata dal Governo italiano nei modi e con le forme di legge. Fatta a Roma, il 12 settembre 1921. Ivanoe Bonomi. Marcello Soleri. Giuseppe De Nava. Eugenio Bergamasco. Vincenzo Giuffrida. Giovanni Carosio. Gino Bandini, teste. Gaetano Scavonetti, teste. Campano Michele, segretario. Registrato a Roma li 18 novembre 1921 al n. 5591 del Reg. 418 Atti Pubbl. gratis. Il ricevitore: firmato Fiorini. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ministro delle poste e telegrafi Giuffrida
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-27