Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 11 feb 1922
La Compagnia si obbliga a mantenere la sua sede in Roma, dove si deve intendere domiciliata per tutta la durata della presente Convenzione. Le controversie che potessero sorgere relativamente all'applicazione di questa saranno decise dai tribunali ordinari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-26