Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 11 feb 1922
Al termine della concessione, o nel caso del suo annullamento, la Compagnia resta in possesso del cavo, ma le condizioni di riammissione del servizio dovranno fare oggetto di una nuova Convenzione fra il Governo italiano e la Compagnia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-23