Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 11 feb 1922
Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere la concessione ad altra Compagnia di solvibilità riconosciuta, il Governo italiano si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione. La cauzione. di cui all', non sarà restituita. anche se Mene approvata la cessione della concessione. In ogni caso la nuova Compagnia dovrebbe avere sede in Italia ed essere a capitali italiani, con amministratore, consiglieri e personale italiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-22