Convenzione
Art. 20
20 / 27In vigore dal 11 feb 1922
In caso d'interruzione del servizio sul cavo fra l'Italia e l'America del Sud per una durata superiore a 180 giorni, la Compagnia dovrà pagare un'ammenda di L. 100 al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvochè la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto aver luogo per causa di forza maggiore.
Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle poste e dei telegrafi ha facoltà di annullare la presente Convenzione, e la cauzioni di cui all' resta acquisita ai Governo italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-20