Art. 2
Convenzione

Art. 2

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In vigore dal 11 feb 1922
Per la durata della presente Convenzione il Governo italiano si impegna a non concedere ad altre persone od Enti il diritto di far approdare in Italia cavi telegrafici sottomarini per i collegamenti diretti con l'America del Sud, come pure a non collocarne per conto proprio, senza prima aver interpellato la Compagnia, alla quale sarà data sempre la preferenza per i collegamenti in questione, a parità di condizioni con eventuali offerte di altre Società italiane od estere. Il Governo italiano si riserva però piena libertà di utilizzare la radiotelegrafia per l'inoltro dei telegrammi all'America del Sud, ed a qualsiasi altro paese estero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-2