Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 11 feb 1922
Per la posa dei cavi di cui alla presente Convenzione e per le riparazioni da effettuarsi a nord dell'equatore, il Ministero della marina, consentirà alla Compagnia l'uso della R. nave Città di Milano (o di quella che avesse a sostituirla) completamente armata, contro rimborso delle sole spese del combustibile che sarà utilizzato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-c-18