Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia.
Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. 28 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino, fra l'Italia e l'America del s Art. 2 Per la durata della presente Convenzione il Governo italiano si impegna a non concedere ad Art. 3 Le condizioni tecniche a cui dovrà corrispondere il cavo italiano dall'Italia all'America Art. 4 La linea terrestre di collegamento fra il punto d'atterramento del cavo in Italia e l'uffi Art. 5 La Compagnia sarà sottoposta a tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione internazi Art. 6 Il Governo italiano non assume alcuna responsabilità per le controversie che potessero sor Art. 7 Il servizio del cavo in Italia sarà fatto dalla Compagnia in un proprio ufficio in Roma, c Art. 8 Oltre il controllo sulla corrispondenza prevista dall'articolo precedente il Governo itali Art. 9 La Compagnia applicherà ai telegrammi inoltrati per il cavo le disposizioni della Convenzi Art. 10 Le tariffe da applicare ai telegrammi fra l'Italia od in transito per l'Italia, ed i paesi Art. 11 I telegrammi di Stato spediti da autorità italiane della madre patria, delle colonie e da Art. 12 Per la durata della presente Convenzione l'Amministrazione telegrafica inoltrerà per il ca Art. 13 Il Governo italiano garantisce alla Compagnia per dieci anni dalla data di inizio del funz Art. 14 Le somme dovute alla Compagnia dalla Amministrazione telegrafica pei telegrammi inoltrati Art. 15 La Compagnia non avrà diritto ad alcuna indennità se il Governo italiano in caso di guerra Art. 16 La Compagnia assume l'impegno di elevare il capitale sociale ad almeno 80 milioni di lire- Art. 17 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, all'atto della sottoscrizione della pr Art. 18 Per la posa dei cavi di cui alla presente Convenzione e per le riparazioni da effettuarsi Art. 19 L'immersione dell'intero cavo e l'attivazione di esso per lo scambio diretto della corrisp Art. 20 In caso d'interruzione del servizio sul cavo fra l'Italia e l'America del Sud per una dura Art. 21 Il cavo si intenderà guasto e la Compagnia dovrà provvedere alla sua sollecita riparazione Art. 22 Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere la concessione ad altra Compagnia di solvibilit Art. 23 Al termine della concessione, o nel caso del suo annullamento, la Compagnia resta in posse Art. 24 La Compagnia s'impegna di posare entro due anni dalla data di approvazione della presente Art. 25 La presente Convenzione avrà la durata di 50 anni a partire dalla data di approvazione nel Art. 26 La Compagnia si obbliga a mantenere la sua sede in Roma, dove si deve intendere domiciliat Art. 27 L'atto costitutivo, lo statuto della Compagnia assuntrice e gli atti contemplati dall'art. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360