Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 ago 1921
Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle leggi citate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1921. VITTORIO EMANUELE. Rodinò. Visto, Il guardasigilli: Rodinò.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-02;935#art-2