Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 ago 1921
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: . È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio di Avezzano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-02;935#art-1