Art. 6
6 / 7In vigore dal 19 mar 1921
Qualora per la quota di spesa a carico dello Stato, ed eventualmente delle Provincie e dei Comuni, per le opere di cui al precedente °, sia stabilito un limite massimo di contributo, quale che sia il costo effettivo delle opere stesse, il Ministero dei lavori pubblici determinerà, in relazione al graduale svolgimento delle opere, e ai termini eventualmente stabiliti pel pagamento delle varie quote di contributo, le annualità che gli Enti portuali potranno cedere alla Cassa depositi e prestiti, a garanzia dei mutui e relativi interessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-30;212#art-6