Art. 5

Art. 5

5 / 7
In vigore dal 19 mar 1921
Per la quota di spese a loro carico, le Provincie e i Comuni, ed in caso di inadempienza, l'autorità tutoria procederanno alla liquidazione provvisoria di cui al 1° capoverso del precedente ° e conseguente rilascio delle relative delegazioni sulla sovrimposta, in base a decreto del Ministero dei lavori pubblici, col quale tenuto conto della rateazione di cui al precedente articolo, sarà determinata l'annualità da corrispondersi dai cennati Enti, comprensiva della quota di ammortamento e interessi e corrispondente all'ammontare dei lavori e forniture da eseguire e relative spese generali in misura non superiore al 10 per cento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-30;212#art-5