Art. 3
3 / 7In vigore dal 19 mar 1921
Per mettere in grado la Cassa depositi e prestiti di concedere i mutui di cui ai precedenti articoli in tempo utile perché gli Enti mutuatari possano ottenerne la somministrazione, a mano a mano che se ne verifichi il bisogno, il Ministero dei lavori pubblici liquiderà provvisoriamente, con le modalità di cui al successivo , la quota di spesa a carico dello Stato, in base ai preventivi delle opere, provvedendo in conseguenza anche ai relativi pagamenti, salvo conguaglio finale a lavori ultimati.
E, analogamente, le Provincie e i Comuni saranno tenuti a rilasciare per le quote di spesa a loro carico le delegazioni sulla sovrimposta in base ai preventivi delle opere ed in conformità della rateazione e del decreto del Ministero dei lavori pubblici di cui ai successivi .
In mancanza di sovrimposta disponibile, l'autorità tutoria autorizzerà senz'altro l'eccedenza del limite legale nella misura necessaria per il rilascio delle delegazioni stesse, provvedendo, in caso di inadempienza, anche ai necessari stanziamenti in bilancio e conseguenti adempimenti, il tutto in conformità della rateazione e decreto suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-30;212#art-3