Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 mar 1921
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti i decreti-legge di istituzione degli Enti autonomi portuali e quelli di concessione di lavori portuali a Comuni in località dove non si istituirono Enti autonomi; Ritenuto che è necessario completare tali provvedimenti con le norme relative al finanziamento dei lavori da eseguirsi anche per facilitarne l'assunzione da parte delle Cooperative; Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro; Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Allo scopo di agevolare, anche mediante appalto alle Società cooperative ed ai loro Consorzi, l'esecuzione delle opere portuali da compiersi dagli Enti appositamente sorti o dalle Provincie o Comuni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni normali, direttamente agli Enti od alle Provincie o Comuni suddetti, mutui per gli scopi determinati dai provvedimenti legislativi d'istituzione o di concessione. Tali mutui, ammortizzabili nel termine massimo di cinquanta anni, saranno garantiti coi relativi interessi dalla cessione delle annualità che lo Stato liquiderà ai termini del 2° capoverso del successivo , in relazione alla quota propria di spesa; nonché da delegazioni sulla sovrimposta sui terreni e fabbricati per le quote di spesa a carico delle Provincie e dei Comuni, anche se le delegazioni siano rilasciate da più Provincie o Comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-30;212#art-1