Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 giu 1921
N. 575. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la fondazione scolastica «Scuole per i contadini dell'agro romano e delle paludi pontine» con sede in Roma viene eretta in Ente morale e ne è approvato il relativo statuto.
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