Regolamento›Capo V
Art. 51
51 / 51In vigore dal 11 mag 1921
Ai posti di custode vacanti alla data di pubblicazione del presente regolamento saranno nominati, se idonei, a giudizio di una Commissione, composta come all', i salariati avventizi che abbiano almeno 2 anni di servizio, sia pure interrotto, presso l'Amministrazione dei Canali cavour o presso i Canali dell'antico Demanio, che non abbiano superato i 40 anni e che si dichiarino disposti a raggiungere quella qualsiasi residenza che possa loro essere assegnata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-51