Art. 5
RegolamentoCapo II

Art. 5

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In vigore dal 11 mag 1921
Chi intende concorrere deve far pervenire, entro il termine stabilito, una domanda in carta da bollo da L. 2 al Ministero delle finanze (direzione generale del demanio) indicando chiaramente il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio, dove debbono essere indirizzate le occorrenti comunicazioni. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti in forma regolare: a) atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data dell'apertura del concorso, ha una età non superiore ai trenta anni, non inferiore ai ventuno: b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato o da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o - in difetto e per giustificate circostanze - da un medico condotto comunale; d) certificato di non incorsa penalità; e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza; f) la prova di aver ottemperato agli obblighi di leva; g) l'attestato originale della licenza di scuola tecnica. I documenti di che alle lettere d) ed e) debbono essere di data non anteriore di sei mesi al giorno della presentazione.
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