Art. 49
RegolamentoCapo V

Art. 49

49 / 51
In vigore dal 11 mag 1921
È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-49