Art. 46
RegolamentoCapo V

Art. 46

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In vigore dal 11 mag 1921
Qualunque punizione disciplinare è pubblicata nel bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze e annotata nel fascicolo personale del punito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-46