Art. 4
RegolamentoCapo II

Art. 4

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In vigore dal 11 mag 1921
Il concorso sarà bandito con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed indicherà il numero dei posti da conferire, il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al concorso, il luogo e il giorno in cui le prove avranno principio.
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